Art. 8.
(Iscrizione delle spese
nel bilancio annuale).

      1. Le spese autorizzate ai sensi degli articoli 4 e 6 sono iscritte nelle rispettive unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario, nei limiti previsti dalla legge di programmazione per la difesa di cui all'articolo 2, comma 2, eventualmente aggiornati in base al tasso di inflazione programmato definito dal Governo per l'anno in corso.